Quantcast
Channel: Notizie italiane in tempo reale! » Tale
Viewing all articles
Browse latest Browse all 8

Tagli alle spese: l’autonomia dei Comuni

$
0
0

Importante sentenza della Corte Costituzionale che conferma il principio costituzionale della libera scelta sulle azioni di contenimento della finanza pubblica sempre nel rispetto degli indirizzi stSoriano C. – Autonomia Comuni tagli spese – 2.7.2012atali di finanza pubblica.
di Crescenzo Soriano
Con sentenza n. 139, depositata il 4.6.2012, la Corte Costituzionale ribadisce che gli Enti Locali hanno piena autonomia nella gestione delle politiche economico-finanziarie volte al contenimento delle spese correnti. In particolare, il riferimento è alle spese per consulenze, mostre e convegni, rappresentanza per le quali il decreto legge 78/2010 ha previsto rigorosi tagli da applicare.Quest’ultima pronuncia continua sulla stessa linea delle precedenti sentenze n. 34/2004 e n. 417/2005.
La Corte ha comunque ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale eccepite da alcune Regioni in relazione all’articolo 6 del decreto legge 78/2010. Tuttavia resta il principio di libertà di manovra per gli Enti Locali ma sempre nel rispetto degli obblighi di riduzione generale della spesa. Le norme statali di finanza pubblica impongono vincoli alle politiche di bilancio di tutto il comparto pubblico; tali vincoli, però, hanno la finalità di introdurre obblighi complessivi di riduzione delle spese, mentre il compito di decidere dove e come tagliare è e resta precipuo dell’autonomia degli Enti Locali.
La pesante manovra finanziaria varata con il d.l. 78/2010 prevede tagli specifici ad una serie di spese correnti della pubblica amministrazione in genere e per gli enti locali. Nello specifico, l’articolo 6 del decreto introduce il principio generale e comune in base al quale le amministrazioni regionali,gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, le Province, i Comuni hanno l’obbligo di ridurre le spese di funzionamento di un ammontare complessivo non inferiore a quello stabilito dalla disposizione per lo Stato. Tale assunto deriva in particolare dall’analisi del comma 20 dell’articolo 6, in base al quale le disposizioni non si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome e gli enti del Servizio Sanitario nazionale; tuttaviarappresentano disposizioni di principio generale nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica.
In applicazione di tale interpretazione della Corte Costituzionale, i Comuni e le Province applicano il dettato normativo innanzitutto verificando l’impatto finanziario complessivo previa l’applicazione dei tagli previste alle singole voci di spesa interessate. Tale verifica deve riguardare le spese per pubblicità, relazioni pubbliche, rappresentanza, convegni, mostre, comunicazione, consulenze, formazione del personale, missioni varie, autovetture.
Dopo tale verifica di impatto complessivo, resta all’Ente Locale l’autonomia nell’individuazione delle singole voci da assoggettare al taglio e della relativa entità. Quindi, anche i Comuni non sono vincolati alle percentuali di taglio previste dal d.l. 78/2010, bensì possono scegliere di operare tagli solo su alcune delle voce di spesa di cui sopra o, anche, su tutte, ma con diversa articolazione percentuale.
Ciò anche nell’ottica di tenere conto delle specifiche esigenze interne all’ente che possono portare a dare diverse priorità nelle spese necessarie o meno necessarie.
Sempre in tema di obblighi di riduzioni della spesa corrente, risulta importante ricordare anche quelli relativi alla gestione del personale. Il d.l. 98/2011 riserva il Capo III alle norme finalizzate al contenimento della spesa in materia di impiego pubblico, sanità, previdenza e scuola. Nello specifico, l’art. 16 del d.l. 98 dispone che occorre raggiungere nuovi e più elevati livelli di risparmi in termini di indebitamento netto. Ciò in aggiunta alle precedenti manovre del 2010 ed alla legge di stabilità 2011. Nell’ambito del combinato disposto delle ultime manovre correttive, il d.l. 112/2008, conl’art. 76,dispone che “è fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale”. Tale vincolo alle assunzioni è stato analizzato e interpretato dalla Corte dei conti che, con la delibera n. 27 del 2011, ha evidenziato che il trasferimento del personale alle aziende partecipate non era da considerare espediente elusivo, ma che andava comunque ricompreso nel computo. Tale disciplina è stata integrata dal d.l. 98/2011 che, con l’art. 20, ha aggiuntonuovi periodi all’art. 76 del d.l. 112/2008 ed ha confermatol’interpretazione della Corte dei conti stabilendo che, nel computo della spesa del personale, occorre calcolare le spese sostenute dalle società a partecipazione pubblica totale o di controllo che abbiano un affidamento diretto o che svolgono funzioni di interesse generalo o comunque strumentali.
Novità e chiarimenti sono giunti nel 2011 anche in materia di blocco delle risorse destinate al trattamento economico accessorio. Tale blocco era stato previsto dal d.l. 78/2010. L’obiettivo di limiti alla spesa del personale è affidato agli Enti Locali con il vincolo di in incrementare i fondi delle risorse decentrate.
A tal riguardo, la Ragioneria generale dello Stato, con propria circolare, ha evidenziato tale blocco attiene alle risorse destinate per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento. E’ stato chiarito, in tal modo, che la norma in parola introduce implicitamente un blocco agli aumenti “facoltativi” del fondo produttività rispetto ai valori 2010, ed, in particolare, anche alle risorse derivanti dai commi 2 e 5 dell’art. 15 del CNL 1 aprile 1999.
Sempre in relazione al trattamento accessorio è opportuno rilevare che permangono i dubbi applicativi relativi alla norma di cui all’art. 9 del d.l. 78/2010 che ha previsto anche l’obbligo per gli Enti Locali di operare la riduzionedel fondo produttività nei casi in cui si riduca il personale in servizio. I dubbi sono emersi dal fatto che la norma non chiarisce il metodo proporzionale per calcolare l’eventuale riduzione. Ciò in quanto non vi è diretta corrispondenza tra ammontare del fondo accessorio e numero del personale in servizio. Inoltre, non è stato chiarito nemmeno se tale riduzione debba essere apportata solo alla parte stabile o anche a quella variabile. Sul piano interpretativo, si potrebbe dedurre che il taglio dovrebbe essere applicato solo alla parte stabile, atteso che la parte variabile contiene risorse economiche oggetto di scelte autonome e legate ai singoli esercizi annuali dell’ente. Ancora, potrebbe essere ragionevole calcolare il taglio proporzionale prendendo a riferimento l’entità ed il peso sul fondo del relativo costo del personale cessato. A prescindere da tali deduzioni in via di interpretazione, va rilevato che vi sono diversi e contrastanti orientamenti ministeriali.
Tra le varie norme restrittive in materia di spesa del personale, risulta di particolare incisività quella che prevede il blocco della retribuzione dei dipendenti. L’art. 9 del d.l. 78/2010 prevede che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti nel triennio 2011-2013 non dovrà essere superiore al trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, maternità, malattia missioni svolte alle’stero, effettiva presenza in servizio. Il vincolo, pertanto, è relativo al trattamento economico complessivo del singolo dipendente. Tale trattamento si compone delle seguenti voci :
1) stipendio tabellare;
2) la retribuzione individuale di anzianità;
3) la posizione economica acquisita;
4) la retribuzione di posizione dei titolari di posizioni organizzative;
5) l’indennità di comparto;
6) gli altri emolumenti fissi e continuativi del trattamento economico.
Sono escluse le voci non ordinarie quali la maternità, le missioni, la malattia, lo svolgimento di diverse mansioni, l’erogazione di arretrati, l’indennità di vacanza contrattuale, ecc. Le progressioni di carriera avranno effetto giuridico, ma non economico. Risulta opportuno riepilogare, in chiusura, anche la normativa vigente in materia di affidamento di incarichi di consulenza negli enti locali che costituisce il risultato di una “stratificazione” di disposti legislativi via via seguiti nel tempo. Occorre innanzitutto l’adeguata programmazione in materia che l’ente locale può adottare con gli strumenti di indirizzo tipici del consiglio comunale : bilancio di previsione e relazione previsionale e programmatica. Gli estremi degli atti di incarico devono essere pubblicati sul sito web degli enti locali. Alla giunta comunale, infine, il compito di aggiornare, ove necessario, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi per specificare limiti, criteri e modalità.
Va rilevato che gli “incarichi di studio, ricerca e consulenza”, prendendo a riferimento la deliberazione del 2005 della Corte dei Conti, sono cosi definiti :
a)“incarichi di consulenza” quelli che riguardano le richieste di parere ad esperti;
b)“incarichi di studio” quelli individuati dall’art. 5 del d.p.r. 338 del 1994, ossia gli incarichi per lo svolgimento di uno studio nell’interesse dell’amministrazione; tale studio si conclude con relazione che evidenzia risultati e soluzioni;
c)“incarichi di ricerca” quelli che si basano su un programma di attività elaborato da parte dell’amministrazione.
La deliberazione della Corte dei Conti evidenzia altresì che, ai fini della qualificazione, occorre fare riferimento al contenuto effettivo dell’atto amministrativo di incarico piuttosto che alla denominazione formale adottata nello stesso. Sulla base di quanto sopra, sono inclusi gli incarichi professionali relativi a :
consulenze extra-giudiziali, non relative alla rappresentanza processuale;
studi finalizzati alla risoluzione di problematiche dell’amministrazione;
ricerche commissionate dall’amministrazione per attivazione di nuove procedure, servizi, progetti.
Sono, per contro, esclusi gli incarichi relativi a :
prestazioni professionali aventi ad oggetto servizi e adempimenti istituzionali dell’ente, purché vi sia accertata carenza di personale adeguato all’espletamento degli stessi;
rappresentanza giudiziale e patrocinio dell’ente;
tutte le forme di esternalizzazione di servizi finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali dell’ente.

* dottore commercialista

Contributi: scaduti i termini per la seconda rata
Si ricorda che il 2 luglio è scaduto il termine per il pagamento della seconda rata dei contributi e delle tasse. Di seguito riportiamo gli importi dei Contributi e Tasse anno 2012 cui sono tenuti gli iscritti all’Albo, all’Elenco ed al Registro dei Tirocinanti
Contributi e tasse per Euro
iscritti all’Albo con anzianità superiore ai tre anni 340,00
iscritti all’Albo con anzianità inferiore ai tre anni 290,00
iscritti all’Elenco speciale 300,00
nuovi iscritti all’Albo 450,00
nuovi iscritti all’Elenco speciale 450,00
tassa iscrizione al Registro dei Tirocinanti 500,00

I termini di pagamento per gli iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale sono i seguenti:
contributo per Euro I rata II rata
entro il 30/06/2012
30/04/2012 entro il
iscritti all’Albo con anzianità superiore ai tre anni 340,00 170,00 170,00
iscritti all’Albo con anzianità inferiore ai tre anni 290,00 145,00 145,00
iscritti all’Elenco speciale 300,00 150,00 150,00

I termini di pagamento per coloro che si iscrivono nel Registro dei Tirocinanti nell’anno corrente, salvo successive modifiche normative, sono i seguenti:
tassa di iscrizione Euro I rata II rata III rata
all’iscrizione entro il entro il
28/02/2013 28/02/2014
Registro dei Tirocinanti 500,00 250,00 125,00 125,00

Le modalità di pagamento sono le seguenti:
• direttamente presso la Segreteria dell’Ordine:
• pagamento cash;
• pagamento con assegno circolare/bancario;
• pagamento a mezzo pos con addebito spese a carico dell’iscritto (Bancomat – spese € 0,60; Carta di Credito – spese € 1,45);
• bonifico bancario intestato a:
– Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Nola – Causale “Quota iscrizione anno 2012 (cognome – nome e n. iscrizione o data nascita)” –
• IBAN – IT10 V050 2340 0200 0000 0004 122 –
• c/o Banca Popolare di Sviluppo – Ag. Nola.

Nello stesso termine si dovrà documentare, in caso di bonifico, l’assolvimento dell’obbligo, anche via fax (0815126472) e/o via e-mail odcecnola@tin.it .
In mancanza di riscontri nei modi e nei termini innanzi indicati, il Consiglio si vedrà costretto ad applicare il provvedimento previsto dall’art. 54 del D.Lgs. n. 139/2005.

tovato su: Il Denaro

Clicca qui per leggere l’articolo completo

Notizie del italia, economia, notizie italia

Quotidiani

Il Denaro, Il Fatto Quotidiano, Libero Quotidiano


Viewing all articles
Browse latest Browse all 8

Latest Images

Trending Articles